Legge 20 luglio 2004, n. 189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il
seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da
tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le
sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a
un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva
la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la
multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine
o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da
persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei
combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi
alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai
detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni
di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di
concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna,
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti
dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la
confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza
di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è
disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è
punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più
grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus)
per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di
abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto
o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché
commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di
giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di
animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali
autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).
- Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono
affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati
con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al
comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è
abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II
del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini
di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove
pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle
politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e
provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo
agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai
rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57
. del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di
tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero
della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i
criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto
in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce
il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e
per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Legge 281/91
Testo completo della legge 281 del 14 agosto 1991.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991.
LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il
loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso
scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I
proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli
ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle societa'
protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla
sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se
non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti
a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi
e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento
di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono
essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i
gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono
sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere
soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni
protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la
cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in
custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di
pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe
canina presso i comuni o le unità sanitarie locali nonche' le modalità
per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al
detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i
cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i
cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al
controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalità
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste
e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di
prevenzione al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al
fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e
la difesa del suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di
cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che
collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da
cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le
regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei
fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione
agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella
presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del
randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i
cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e
avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie
locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di
cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al
comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge
previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta
comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a
nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia
degli edifici rurali e del gregge;
b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta
in altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica
sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni
protezioniste senza fini di lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai
comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo
unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione
incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il
Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge,
la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire
2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le
disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione
sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento
e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per
il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si
fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
NOTE
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10,
comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi' formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni
qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in
osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a
domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se
non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso
l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della
custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del
veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i
cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni
riferibili all'infezione rabbica, nonche' in sede opportuna, gli altri
mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi
anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in
vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono
essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento
degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga
ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si
procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono
essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente
regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto
rabbico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito
soppressi con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima
sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro
volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere
abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore
stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità
comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto
vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti
contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale
riconosciuto rabbico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono
sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo
l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica
post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa
e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il
predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche
mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica
vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale
deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti
universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli
articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di
osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato
muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai
commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabbica assuma preoccupante
diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei
cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia
possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed
adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto ad estinguere
l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione
dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti
zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei
laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di
qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici
di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive,
di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario
provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale
esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato
dal presente articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso
animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o torture,
ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per
età, e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o
didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o
spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole
e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione
dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore
abituale o professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome) -
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione,
consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale,
esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente
lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti
delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La
Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche'
rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel
contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o
delle province di provenienza.
5. La conferenza viene consultata:
a. sulle linee generali dell'attività normativa che interessa
direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di
bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7
del presente articolo;
b. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le
regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli
indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente
delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le
questioni regionali sulle attività della conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro
sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria
intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi
che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla
Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali
debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome,
determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome".
Esaminato dalla 13a commissione e approvato
il 1' agosto 1991.
Consiglio di Stato - Sez. III – Adunanza del 16.9.1997 – Sentenza 883:
Nessuna norma di legge, né statale, né
regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioè
nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio.